Requisito della prossimità del danno nella denuncia di nuova opera
Pubblicato il 06/06/21 14:00 [Doc.9236]
di Redazione IL CASO.it


La denunzia di nuova opera, la quale trova la sua disciplina sostanziale nell'art. 1171 c.c. e quella processuale negli artt. 688 ss. c.p.c. (opportunamente coordinati con gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.), ha natura cautelare ossia tende a scongiurare un imminente pericolo alle cose del ricorrente, in attesa che si decida, con un successivo giudizio di merito (oggi meramente eventuale), il fondamento di quanto denunciato.

Anche se l'art. 1171 c.c. non qualifica espressamente il danno come "grave e prossimo", come fa l'art. 1172 c.c., pare comunque non potersi dubitare del fatto che, a differenza della gravità, la prossimità, ossia l'imminenza, sia un requisito sia nella denuncia di nuova opera sia nella denuncia di danno temuto, atteso che è del tutto evidente come, senza la prossimità del danno, non si spiegherebbe l'opportunità di un'azione preventiva quale quella cautelare.

Va inoltre rilevato come autorevole dottrina ritiene che la denuncia di nuova opera rappresenti "un caso tipico di provvedimento cautelare", in quanto connotata dai caratteri che sono propri di detti procedimenti, in primis dalla "strumentalità in funzione di un provvedimento principale, avendo lo scopo di provvedere ad eliminare il pericolo che dall'opera nuova può aversi in attesa della decisione definitiva"; di conseguenza, l'orizzonte temporale in cui collocare la possibilità o probabilità del danno non può che essere (solo) quello di un futuro, se non immediato, comunque prossimo.


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