La Corte dovrebbe respingere le impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che annulla i limiti di emissioni di ossidi di azoto troppo elevati fissati dalla Commissione per le prove in condizioni reali di guida sulla scia dello scandalo «dieselgate»
Pubblicato il 12/06/21 00:00 [Doc.9267]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 102/21
Lussemburgo, 10 giugno 2021
Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-177/19 P,
C-178/19 P e C-179/19 P
Germania e Ungheria / Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de
Madrid e Commissione
Commissione / Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid

La Commissione ha illegittimamente modificato i limiti di emissioni in vigore, adottati dal
Parlamento e dal Consiglio

Nel 2016, in risposta allo scandalo «dieselgate», la Commissione ha introdotto una procedura di prova delle emissioni in condizioni reali di guida (Real Driving Emissions; in prosieguo: «RDE»), ad integrazione della precedente procedura di laboratorio, al fine di dare risposta alla constatazione che tale ultima procedura non riflette il livello effettivo delle emissioni inquinanti in condizioni reali di guida. In tale contesto, la Commissione ha adottato un regolamento 1 (in prosieguo: il «regolamento di modifica»), che fissa i limiti delle emissioni di ossidi di azoto da non superare durante le nuove prove RDE, alle quali i costruttori devono sottoporre i veicoli passeggeri e commerciali leggeri, in particolare ai fini dell'omologazione di nuovi veicoli. La Commissione ha fissato tali limiti a partire dai limiti definiti per la norma Euro 6 nel regolamento sull'omologazione 2 , applicandovi coefficienti di correzione per tener conto, a suo parere, di incertezze statistiche e tecniche. Ad esempio, per un limite definito nella norma Euro 6 a 80 mg/km, il limite è fissato per le prove RDE a 168 mg/km per un periodo transitorio, poi a 120 mg/km.
Segue nell'allegato


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