Prosecuzione dell'esecuzione individuale promossa dal creditore fondiario e poteri del G.E.
Pubblicato il 01/07/21 00:00 [Doc.9352]
di Redazione IL CASO.it


L'ammissione al passivo fallimentare è un elemento che, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, rileva solo ai fini della fase distributiva e, certamente, non condiziona la procedibilità della esecuzione individuale.

Infatti, una volta che si riconosce al creditore fondiario un privilegio di natura processuale, il solo giudice chiamato a verificare la sussistenza del titolo che - in astratto - legittimi all'esercizio del privilegio medesimo è quello investito della procedura che, in virtù dell'art. 41 TUB, il creditore fondiario ha il diritto di intraprendere o proseguire malgrado la dichiarazione di fallimento del debitore; inoltre, il G.E. è l'unico ad essere titolare del potere di verificare che, nella specie, il privilegio interessi il bene colpito dal pignoramento e ciò senza che abbia rilievo - data l'inerenza dell'ipoteca alla cosa su cui insiste - la circostanza che lo stesso bene sia sottoposto ad esecuzione per la soddisfazione di un credito vantato verso il fallito o verso terzi (dovendosi in tale ultimo caso solo verificare che siano rispettate le forme di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.).


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