Ricorso per dichiarazione di fallimento e principio del ne bis in idem
Pubblicato il 09/07/21 00:00 [Doc.9391]
di Redazione IL CASO.it


Il creditore non è portatore del diritto al fallimento del proprio debitore, onde il decreto di rigetto non può essere inteso come provvedimento che nega in concreto la sussistenza di un diritto al fallimento del proprio debitore; non può quindi configurarsi una preclusione all'esame dell'istanza di fallimento se non in correlazione alle circostanze di fatto del caso concreto che tengano conto delle ragioni del decreto di rigetto.

Il decreto di rigetto del ricorso per fallimento è privo di attitudine al giudicato (ragion per cui non può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.), ma non ha neanche natura decisoria su diritti soggettivi, con la conseguenza che in relazione ad esso non è applicabile il principio del ne bis in idem.


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