Concordato fallimentare: il compenso del curatore va liquidato dopo l'esecuzione del concordato?
Pubblicato il 09/09/21 00:00 [Doc.9593]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 1 - , Ordinanza n. 15168 del 31/05/2021

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FERRO MASSIMO

Chiusura del fallimento con concordato - Liquidazione del compenso al curatore - Criteri - Al termine della procedura.

La liquidazione del compenso spettante al curatore, a seguito di un fallimento chiuso con un concordato fallimentare, deve avvenire dopo l'esecuzione di quest'ultimo, tenendo conto anche dell'attività svolta dopo l'omologazione e del compito del curatore di sorvegliare l'adempimento del concordato.


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