Conservazione degli effetti della notifica in caso di mancato perfezionamento non imputabile al notificante
Pubblicato il 01/10/21 08:30 [Doc.9683]
di Redazione IL CASO.it


In caso di notificazione di atti processuali non andata a buon fine per ragioni imputabili al solo agente notificatore - il quale fornisca attestazioni ideologicamente errate circa la non effettività del domicilio del destinatario invece rimasto inalterato e positivamente riscontrato dal altro agente notificatore in successivo accesso - si è in presenza di una di quelle circostanze eccezionali, di cui va data prova rigorosa, che consente al notificante incolpevole di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria anche se abbia riattivato il processo notificatorio senza il rigoroso rispetto del limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.


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