Quando l'inefficienza della procedura impedisce il pagamento del prezzo con accollo del debito
Pubblicato il 01/10/21 09:12 [Doc.9694]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bergamo, 16 agosto 2021.

Il pagamento del prezzo dell'immobile aggiudicato mediante assunzione del debito della procedura concorsuale verso il creditore ipotecario con liberazione della procedura stessa, regolato dall'art. 508 c.p.c., può aver luogo anche nella procedura fallimentare nella misura in cui sia garantito: (i) il rispetto dei principi della competitività e della par condicio creditorum; (ii) e il versamento delle spese prededucibili di procedura e di quelle specifiche imputabili al bene in punto di non alterazione delle cause di prelazione.

[Nel caso di specie tale modalità non è stata ritenuta applicabile in ragione della difficoltà nella determinazione delle prededuzioni]


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