Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni in mancanza di tabelle millesimali
Pubblicato il 23/10/21 00:00 [Doc.9807]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 23128 del 19/08/2021

Regolamento di condominio - Criteri di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni - Interpretazione - Sindacato di legittimità - Limiti.

Mancanza di tabelle millesimali - Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio - Ammissibilità - Deliberazione a maggioranza - Legittimità.

L'interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per l'omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata.


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