Nullità delle clausole del conto corrente per violazione di norme imperative; rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio in presenza di contestazione del titolo posto a fondamento della richiesta e di elementi già acquisiti al giudizio
Pubblicato il 03/04/16 17:45 [Doc.987]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Appello di Firenze 22 marzo 2016 - Pres. Maurizio Barbarisi - Est. Carla Santese.

Segnalazione Segnalazione dell'Avv. Antonio Volanti del Foro di Roma

Conto corrente - Violazioni di norme imperative – Nullità - Contestazione del titolo posto a fondamento della richiesta - Elementi già acquisiti al giudizio - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio

La nullità delle clausole del contratto di conto corrente conseguente a violazioni di norme imperative (come ad esempio, clausole in cui è stato previsto un tasso d’interesse usurario o la capitalizzazione con qualsiasi periodicità degli interessi a debito o la commissione di massimo scoperto o l’anticipazione non contrattualizzata della valuta) qualora vi sia stata contestazione anche per ragioni diverse sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, purché basata su elementi già acquisiti al giudizio, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio.


© Riproduzione Riservata