Sezioni Unite della Cassazione sull'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa
Pubblicato il 12/11/21 08:22 [Doc.9871]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione penale sez. un., 29/04/2021, n.39005

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282- ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicar/i specificamente".

In alleato il testo integrale della decisione


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