Fideiussioni che riprendono lo schema ABI
Pubblicato il 24/11/21 07:59 [Doc.9904]
di Redazione IL CASO.it


di Fabio D'Addario
Avvocato - Componente della Commissione di Diritto Bancario presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

FIDEIUSSIONI E SCHEMA ABI
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, udienza del 23.11.2021
Ieri si è tenuta la tanto attesa udienza.
Le parti hanno così concluso:
- per la Banca ricorrente, accoglimento del ricorso;
- per il controricorrente, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267, comma 1, lettera a), e comma 3, TFUE e, comunque, rigetto del ricorso;
- per il P.G., in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso previo assorbimento del terzo motivo e contestuale rigetto del quarto motivo, che le Sezioni Unite pronuncino il seguente principio di diritto: «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, non deriva la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalla imprese aderenti all'intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate: i contratti a valle mantengono inalterata la loro validità e possono dare luogo alla specifica azione di risarcimento dei danni da parte dei fideiussori nei confronti degli istituti di credito - previo accertamento incidentale della nullità dell'intesa ed a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che il fideiussore non avrebbe accettato in mancanza della intesa».


© Riproduzione Riservata