Società partecipate e società a "controllo pubblico"
Pubblicato il 07/12/21 00:00 [Doc.9961]
di Redazione IL CASO.it


Massime a cura di Carmine Sautariello.

T.A.R. Marche 6 dicembre 2021, nn. 840 e 841 Pres. Morri. Est. Capitanio

Qualificare una società nell'ambito di quelle sottoposte al controllo pubblico, monocratico o congiunto, ai sensi del T.U.S.P. comporta l'applicazione di un rigido e distinto sistema normativo che prevede l'obbligatorio adempimento di molteplici e gravosi oneri.

La ricognizione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P. si concreta in un vero e proprio provvedimento amministrativo, il quale, per un verso esprime la volontà dell'ente pubblico di conservare o dismettere o razionalizzare le partecipazioni che detiene in una o più società, per altro verso, e con specifico riferimento alla sussistenza del controllo pubblico determina l'emersione in capo alle società partecipate (che vengono qualificate a controllo pubblico) degli obblighi di porre in essere i gravosi adempimenti la cui inottemperanza non è affatto neutra per gli organi societari chiamati ad adeguare l'organizzazione della società alle stringenti disposizioni.

Ai fini della qualificazione di società a controllo pubblico ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale. Nessuna disposizione prevede che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto.

La mera maggioranza realizzatasi in assemblea ordinaria, in caso "atomizzazione" dei soci pubblici, non è sufficiente a configurare il controllo.


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