La stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda consente la sostituzione dell'affittuante con la società affittuaria
Pubblicato il 11/12/21 00:00 [Doc.9965]
di Redazione IL CASO.it


di Vincenzo Laudani
Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza

APPALTI PUBBLICI - AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA - DOMANDA DI CONCORDATO - CARATTERE ELUSIVO - CONDIZIONI

Cons. Stato, sez. VI, 6.12.2021 n. 8079

La stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda consente la sostituzione, quale membro dell'R.T.I., dell'affittuante con la società affittuaria senza che a ciò osti il principio di immodificabilità della composizione in fase di gara.

Purtuttavia, una simile operazione deve ritenersi inammissibile laddove l'operazione societaria abbia un carattere elusorio del codice appalti, ossia laddove questa sia volta a fini ultronei rispetto alla mera riorganizzazione aziendale o ad interessi economici delle parti. In particolare, laddove una società intenda presentare domanda di concordato in bianco con conseguente rischio di esclusione dalla procedura, la stipula del contratto di affitto risulta avere carattere elusorio laddove risulti la sussistenza di collegamenti qualificati tra le due imprese, che sembrano così rispondere ad un unico centro decisionale e l'operazione essere volta solo ad evitare la perdita della commessa pubblica. Sono in tal senso collegamenti qualificati i rapporti familiari tra soci e/o amministratori e la condivisione della stesse sede legale.


© Riproduzione Riservata