Sovraindebitamento: criterio di riparto e rispetto dell'ordine delle cause di prelazione
Pubblicato il 12/02/22 08:56 [Doc.10233]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 9 febbraio 2022 - est. Vacca
Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it

Sovraindebitamento - Accordo di composizione - Trattamento paritario dei creditori privilegiati e chirografari - Condizioni

E' inammissibile la proposta di accordo di composizione ex art. 8 l. 3/2012, per carenza di fattibilità giuridica ed economica della stessa, che preveda la distribuzione dell'attivo mobiliare incapiente in misura paritaria tra i creditori chirografari ab origine e privilegiati degradati, senza destinarlo prioritariamente ai creditori privilegiati, così alterando l'ordine delle cause di prelazione. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

La proposta di accordo, per poter legittimamente prevedere un soddisfacimento in misura percentuale paritaria sia per i chirografari ab origine che per i privilegiati degradati per incapienza, deve contemplare l'utilizzo di finanza esterna ovvero del ricavato della vendita di beni non coperti da privilegio mobiliare, individuabili essenzialmente in immobili non ipotecati o per la parte eccedente la garanzia (cfr. Cass. 10884/2020), dovendosi, altresì, affermare che i flussi di cassa provenienti dall'attività aziendale non sono qualificabili come finanza esterna. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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