Il pignoramento di quote di società in nome collettivo è inammissibile anche quando colpisce la totalità delle quote dei soci
Pubblicato il 13/05/16 09:23 [Doc.1088]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Rimini 12 maggio 2016 â dr. La Battaglia
Espropriazione di quote sociali di s.n.c. â Inammissibilità - Fattispecie riguardante la totalità delle partecipazioni sociali â Permanente impignorabilità - Sussistenza
Va confermato lâorientamento della Suprema Corte in tema di impignorabilità delle quote di s.n.c. per cui, relativamente alle società personali, l'espropriazione della quota, comportando l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (Cass., n. 15605/02, in motivazione).
Detto orientamento va ribadito anche per lâipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a pignoramento tutte le quote sociali della società personale, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la contestualità del pignoramento è data unicamente dalla scelta processuale del creditore di unificare in un unico atto il pignoramento delle quote distinte dei soci.
(In parte motiva il tribunale precisa : ânon siamo, infatti, in presenza del pignoramento di un bene in comunione pro indiviso tra i condebitori, ma per lâappunto di tre distinti pignoramenti riuniti in un unico atto, che colpiscono beni giuridici diversi, ovvero ciascuno la quota di esclusiva pertinenza di un socio. Ã, quindi, corretto il rilievo per cui sarebbe ben possibile lâassegnazione separata di alcune delle quote espropriate a scapito delle altre, alla luce del loro contenuto economico effettivo; in altri termini, trattandosi di pignoramenti distinti, le relative vicende giuridiche potrebbero divergere, come nel caso in cui uno solo dei debitori esecutati spiegasse unâopposizione ed ottenesse la sospensione ex art. 624 c.p.c., dando luogo allâinconveniente segnalato dalla Corte di Cassazioneâ).
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