Inopponibile alla liquidazione controllata l'accollo di debiti tra creditore e sovraindebitato
Pubblicato il 01/12/22 00:00 [Doc.11427]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Massima dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it.

Tribunale di Bergamo 10 novembre 2022 - est. Randazzo

Nella liquidazione controllata, ove alcuni creditori si fossero obbligati a corrispondere parte del prezzo di compravendite stipulate in loro favore dal debitore, mediante accollo interno di taluni debiti tributari del medesimo, tali rapporti negoziali andrebbero qualificati come accolli ad efficacia interna, in quanto la convenzione tra assuntore e debitore ha posto a carico del primo l'obbligo di tenere indenne l'altro dal peso del debito, ma non ha conferito alcun diritto al creditore, per cui l'efficacia del negozio deve intendersi circoscritta alle parti e non è opponibile ai creditori concorsuali, sicche? la prospettazione dell'OCC di escludere dalla liquidazione tali crediti non e? recepibile, dovendo tali creditori corrispondere alla procedura di liquidazione controllata le somme dovute, somme che dovranno poi essere ripartite fra i creditori nel rispetto della par condicio creditorum. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


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