Tribunale di Treviso: l'imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese può accedere al concordato minore, non essendo consumatore
Pubblicato il 16/03/23 08:00 [Doc.11819]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Treviso 7 febbraio 2023 - est. Casciarri

Segnalazione dell'avv. Maurizio Scarpa del foro di Venezia
Massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Sovraindebitamento - Cancellazione dell'imprenditore individuale dal Registro Imprese -Residui debiti d'impresa - Qualifica di consumatore - Esclusione

È ammissibile il concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cessato che non svolge attualmente attività d'impresa ma che risulta aver maturato debiti di natura non consumeristica, non potendo egli accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 67 CCII, non essendo qualificabile come consumatore (in senso conforme Tribunale di Ancona 10-1-2023).

Conforme, cfr. Tribunale di Ancona 11 gennaio 2023, in questa Rivista, con commento di Astorre Mancini "Concordato minore e cancellazione dal registro imprese dell'impresa individuale", https://blog.ilcaso.it/news_2038; nello stesso senso, Tribunale di Rimini 15 febbraio 2023


Concordato Minore - Imprenditore individuale cessato da oltre un anno - Debitoria superiore a 500.000 euro - Ammissibilità

L'imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, che in passato abbia maturato debiti d'impresa che residuano in misura superiore al limite di euro 500.000, rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCI di "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", e pertanto può accedere al concordato minore.

Il richiamo operato dall'art. 77 CCII ai limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3), per cui la domanda di concordato minore è inammissibile se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i predetti limiti, assume la funzione di ribadire che solo l'imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 CCII.


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