Liquidazione controllata: esclusa la possibilità dell'esercizio provvisorio
Pubblicato il 28/03/23 08:19 [Doc.11873]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it.

Tribunale di Ravenna 23 marzo 2023 – pres. Parisi est. Gilotta

Liquidazione Controllata - Esercizio provvisorio dell’impresa – Esclusione – Prosecuzione dell’attivita' da parte del debitore – Condizioni

La prosecuzione dell’attivita' imprenditoriale del debitore non puo' intendersi alla stregua di una continuita' aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo la procedura finalita' esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l’art. 211 CCII, in quanto non richiamato dall’art. 275 CCII, che nel replicare parzialmente il contenuto dell’art. 211 co. 1, volutamente omette ogni riferimento all’esercizio provvisorio.

Pertanto, l’attivita' che il ricorrente potra' esercitare in corso di procedura – sulla cui concreta specificazione e delimitazione si rimanda alla determinazioni del G.D. – non potra' avvalersi della dotazione strumentale e, in genere, dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione e, al piu', concedibili in godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a consentirgli la sussistenza durante la ricerca di un nuovo impiego. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata).

 


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