Concordato Preventivo: per la falcidia dei privilegiati, il valore di liquidazione include anche il possibile ricavato delle azioni revocatorie
Pubblicato il 11/09/23 08:00 [Doc.12375]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Verona 10 luglio 2023 – pres. est. Attanasio

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it 

Concordato Preventivo - Falcidia dei crediti privilegiati - Limite del valore di liquidazione – Criteri di determinazione di detto valore - Utilità derivanti dalle azioni revocatorie ex art. 166 CCII – Inclusione – Necessità 

Nella procedura di concordato preventivo, ai fini della verifica del limite della falcidia dei creditori privilegiati ex art. 84 c.5 CCII e della determinazione del valore di liquidazione, si deve tener conto anche delle utilità ritraibili nella liquidazione giudiziale a seguito del positivo esperimento delle azioni revocatorie ex art. 166 CCII. 

Invero, agli artt. 84 c.5 e 87 lett. c) del Codice della Crisi è oggi codificato l’orientamento ribadito di recente da Cass. 2021/21309, in forza del quale per determinare la soddisfazione dei creditori privilegiati nell’alternativo scenario fallimentare, e quindi il limite della falcidia dei privilegiati ex art. 160 c.2 l. fall., deve stimarsi quanto il curatore avrebbe potuto acquisire a seguito del positivo esperimento delle azioni risarcitorie e revocatorie. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata).

 


© Riproduzione Riservata