Il concordato minore è strumento residuale: vi accede anche il socio-fideiussore non imprenditore, con debiti sopra soglia
Pubblicato il 02/10/23 08:25 [Doc.12443]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Salerno 13 giugno 2023 – est. Serretiello

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

 

Concordato minore – Socio e fideiussore coinvolto nell’impresa – Qualità di imprenditore – Esclusione – Definizione della debitoria c.d. promiscua – Ammissibilità

Il debitore, nella qualita? di socio e fideiussore coinvolto nella gestione dell’impresa, non può attivare la procedura del consumatore, ma ha accesso alla procedura di concordato minore, seppur limitatamente a quello di tipo liquidatorio, non avendo, nell'attualita?, alcuna attivita? imprenditoriale o professionale da continuare, ben potendo definire con detto strumento l’intera  propria posizione debitoria, che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica.

Il concordato minore non gli è precluso, pur avendo, il ricorrente, maturato debiti superiori ad € 500.000,00, in quanto rientra nella categoria residuale prevista dall’art. 2 c.1 lett. c) CCII di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” che puo? accedere al concordato minore.

Il richiamo operato dall’art .77 ai limiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3) CCII assume la funzione di ribadire che solo l’imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata).

 


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