Tribunale di La Spezia: ammissibile, nel concordato minore, la prosecuzione del mutuo ipotecario sull'abitazione
Pubblicato il 29/12/23 08:35 [Doc.12783]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di La Spezia 21 settembre 2023 – est. Barbuto

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Concordato Minore - Prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 75 co. 3 CCII – Bene gravato da ipoteca - Abitazione principale - Ammissibilità - Condizioni

È ammissibile la proposta di concordato minore prevedente la prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 75 c.3 CCII avente ad oggetto non già il bene strumentale per l’esercizio dell’impresa, ma l’abitazione principale del debitore.

 

Concordato Minore - Prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 75 co. 3 CCII - Bene già oggetto di esecuzione forzata avviata da soggetto diverso dal creditore ipotecario - Ammissibilità

È ammissibile la proposta di concordato minore prevedente la prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 75 c.2 CCII, atteso il regolare pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento, avente ad oggetto un immobile assoggettato ad esecuzione forzata avviata da soggetto diverso dal creditore ipotecario. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 


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