Diniego di omologa della ristrutturazione del consumatore: a chi compete la conversione in liquidazione controllata?
Pubblicato il 01/01/24 20:43 [Doc.12791]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Alessandria 30 novembre 2023 – est. Bianco

Segnalazione dell’avv. Paolo Amisano del foro di Alessandria

Massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Diniego di omologazione – Apertura della liquidazione controllata – Istanza del debitore – Competenza – Giudice che ha respinto l’omologazione – Sussistenza
In fattispecie di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, ove il piano non dovesse essere omologato, l’art. 70 c. 10 CCII , nello statuire che “su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti”, deve essere interpretato nel senso che la competenza a pronunciare sull’apertura della liquidazione controllata, su istanza, spetti al giudice gia? investito del procedimento di omologa del piano, come risulta evidente anche dalla formulazione della disposizione di cui al secondo periodo del comma 10, nel quale non e? indicato il soggetto, trattandosi dello stesso soggetto indicato nella prima parte del comma e cioe? il giudice che rigetta l’omologa.

Peraltro, ove l’istanza di apertura della liquidazione non sia presentata nell’ambito del procedimento ex art. 70 c.10 CCII, la richiesta di apertura della liquidazione controllata deve essere depositata con autonomo ricorso con i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI e munito di apposita relazione particolareggiata dell’OCC.

Decisione in croso di pubblicazione su www.ilcaso.it

 


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