Corte Costituzionale n.6/2024: beni sopravvenuti e termine minimo di durata della liquidazione controllata
Pubblicato il 20/01/24 08:49 [Doc.12867]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Segnalazione dell’avv. prof. Diego Manente del foro di Venezia

Massime (non ufficiali) dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

Corte Costituzionale 19 gennaio 2024 n.6

Liquidazione Controllata - Disciplina dei beni sopravvenuti nel corso della procedura – Applicazione analogica dell’art. 142, co. 2, CCII – Necessità – Esclusione – Riferimento normativo diretto contenuto nell’art. 268, co.4, lett. b), CCII – Sussistenza

La norma dettata per la liquidazione giudiziale, di cui all’art. 142, comma 2, CCII, per cui “sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”, esprime una disciplina applicabile anche alla liquidazione controllata in forza di quanto previsto direttamente dall’art. 268, comma 4, lettera b), CCII, da cui si evince, a contrario, che alla procedura minore si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore «sovraindebitato e della sua famiglia», vale a dire prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo, possibilità, del resto, in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l’art. 2740 del codice civile, in base al quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

 

Liquidazione Controllata - Effetto automatico di esdebitazione con il decorso del triennio dall’apertura - Beni sopravvenuti all’apertura della procedura – Triennio quale termine minimo di durata della liquidazione controllata -  Sussistenza

L’esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, mentre, al contempo, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.

Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio.

Di conseguenza, ben potrebbe il giudice delegato sindacare in sede di approvazione, ai sensi dell’art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuali.

 


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