Esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII: qualificazione e utilità rilevanti
Pubblicato il 31/01/24 08:51 [Doc.12903]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 23 gennaio 2024 – est. Miconi

Segnalazione e massime dell’avv. Davide Traversa del foro di Rimini

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII - Natura della procedura - Qualificazione

L’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII non e? qualificabile come vera e propria procedura concorsuale, considerato che, pur richiedendo il coinvolgimento (in termini di informativa) di tutti i creditori e l’intervento giudiziale, nonche? il controllo di un organo della procedura (sorveglianza quadriennale dell’OCC), tale strumento non e? volto alla liquidazione dei beni ed alla soddisfazione dei creditori secondo le regole del concorso; l’esdebitazione diviene - pur nel silenzio della legge sul punto - una procedura concorsuale solo nel momento in cui vi siano sopravvenienze, nell’arco del quadriennio successivo, rilevanti secondo i criteri contenuti nella norma stessa e tali da soddisfare almeno il 10% dei crediti complessivi.

 

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII - Valutazione di rilevanza - Criterio di calcolo - Riferimento alle sole utilità sopravvenute e non attuali - Sussistenza

Il secondo comma dell’art. 283 CCII fissa un criterio di calcolo idoneo esclusivamente per la “valutazione di rilevanza“ delle utilita? sopravvenute: nel primo comma si menzionano le “ utilita? rilevanti” solo a proposito delle sopravvenienze, mentre l’assenza di utilita? dirette o indirette, anche prospettiche, da offrire ai creditori (e non semplicemente da destinare ad una procedura liquidatoria) richiede una valutazione caso per caso da parte del Giudice, in relazione alla concreta situazione familiare e di vita del sovraindebitato, valutazione nella quale devono necessariamente rientrare situazioni  - ad es., lo stato di salute del debitore o dei suoi familiari - che non trovano alcuno spazio nel calcolo automatico descritto nel secondo comma della norma in commento (calcolo del quale, se applicato anche per la valutazione delle utilita? originarie, va predicata la incongruenza pratica ed anche la iniquita?).

 

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII – Rapporto di lavoro in corso - Trattamento Fine Servizio non ancora maturato – Idoneità ad escludere l’attuale incapienza – Esclusione

Il TFS del dipendente pubblico, che matura solo all’atto di cessazione del rapporto e non e? neppure suscettibile di essere anticipato, potra? al piu? venire in rilievo come sopravvenienza di “utilita? rilevante” nell’ambito del quadriennio di legge, purche? avente le caratteristiche di cui al secondo comma dell’art. 283 CCII (idoneita? a soddisfare almeno il 10% del debito complessivo), non rilevando allo stato attuale per escludere l’incapienza anche prospettica di utilità, considerato che il rapporto di lavoro del ricorrente e? stato instaurato in tempi relativamente recenti e non ha prospettive di risoluzione in un arco di tempo medio – breve. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 

Esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII – Disciplina speciale sul pegno ex l. 745/1939 e l. 1279/1939 – Rapporti con la normativa dell’esdebitazione del Codice della Crisi – Prevalenza della disciplina speciale - Effetti

Il creditore titolare di credito su pegno di gioelli, ex l.745/1938 e l.1279/1939 (norme speciali sul pegno del Monte dei Pegni), può sempre avvalersi, fuori dalla procedura concorsuale, della possibilita? di realizzare il pegno e soddisfarsi sul ricavato, essendo l’operazione di credito su pegno caratterizzata da una  disciplina speciale che la rende “impermeabile” alle procedure concorsuali, tenuto anche conto della natura ‘al portatore’ della polizza di pegno; in ogni caso nell’ambito della procedure concorsuali il creditore pignoratizio puo? sempre soddisfarsi quantomeno nei limiti del valore dei beni oggetto della garanzia (cfr. Cass. 1992/8975).

Con riferimento alla compatibilita? della normativa sulla esdebitazione contenuta nel Codice della Crisi con la normativa speciale sul pegno del Monte dei Pegni ( L 745/1938 e 1279/1939 ), l'art. 11 l. 745/1938 e l'art. 47 l. 1279/1939 - norme tuttora vigenti - dispongono che "chiunque ,per qualsiasi titolo abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori" , per cui è evidente tale speciale previsione non derogata appare incompatibile con la disciplina della esdebitazione: una volta che sia il debito, sia il diritto alla restituzione dei beni dati in pegno sono incorporati nella polizza di Pegno, e che la restituzione dei beni stessi e? sempre e comunque condizionata alla presentazione della polizza ed al pagamento contestuale dell’importo del debito con interessi ed accessori, la cancellazione del debito stesso in dipendenza della esdebitazione non sarebbe idonea ad eliminare l’obbligo di pagamento del riscatto.

Pertanto, l’esdebitazione della ricorrente - la cui pronunzia non viene impedita dalla situazione dei beni dati in pegno al Monte dei Pegni - non sara? idonea a consentire la restituzione degli oggetti indicati nelle Polizze di Pegno se non previo rimborso al Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori; e cio? tanto se la Polizza sia ancora in possesso della debitrice – che ha contratto in origine il debito e consegnato i beni – e venga presentata da lei stessa, tanto se la stessa Polizza abbia circolato insieme alla posizione debitoria e venga eventualmente presentata al Monte da altro portatore. In definitiva, la specialita? delle disciplina del Monte dei Pegni, non derogata da apposita normativa speciale, comporta la insensibilita? del debito portato dalla Polizza di pegno alla esdebitazione del debitore originario.

La decisione è in corso di pubblicazioe sulla Rivista www.ilcaso.it

 


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