Cass. 22914/2024: il privilegio fondiario ex art. 41, c.2, T.U.B., opera anche nella liquidazione controllata
Pubblicato il 20/08/24 20:00 [Doc.13663]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione I. sez. civ. 19 agosto 2024 n.22914  –  pres. Cristiano est. Crolla

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini 

Liquidazione Controllata - Privilegio fondiario - Art. 41, comma 2, d. lgs. 385/1993  (T.U.B.) – Operatività 

Il privilegio accordato dall’art. 41, comma 2, d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) al creditore fondiario e' opponibile anche nella procedura di liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 

Si vedano le conclusioni della Procura Generale della Cassazione, 26 Aprile 2024, rassegnate dal Sost. Proc. Gen. Dr. Nardecchia, di segno opposto alla decisione, in questa Rivista, 12.6.2024.

Per una disamina sommaria dei diversi orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito, sul tema dell’applicabilita' del privilegio fondiario alla liquidazione controllata, su cui interviene la Suprema Corte, cfr. A. MANCINI, “Il privilegio fondiario ex art. 41 t.u.b. nella liquidazione controllata”, in questa Rivista, 4.9.2023.


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