Tribunale di Bologna: l'imprenditore individuale cancellato può proporre solo la liquidazione controllata
Pubblicato il 23/10/24 08:00 [Doc.13867]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Bologna 12 ottobre 2024 – est. Mirabelli

Segnalazione dell’avv. Andrea Spada del foro di Bologna

Massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Sovraindebitamento - Imprenditore individuale cancellato – Concordato Minore – Inammissibilita' - Presenza di residui debiti d’impresa – Accesso alle procedure negoziali - Esclusione

Vigente il d. lgs. 136/2024, va confermata l’inammissibilita' del concordato minore proposto dalla persona fisica la cui ditta individuale risulta cancellata dal Registro Imprese, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 33 CCII applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, non solo all’ente collettivo. L’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese, a carico del quale residuano debiti d’impresa, pertanto, non puo' accedere ad una procedura concorsuale negoziale ma solo alla liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata).

 

 


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