Ammissibile la liquidazione controllata a carico dell'imprenditore individuale cancellato oltre l'anno
Pubblicato il 10/02/25 08:00 [Doc.14209]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Bolzano 22 novembre 2024 – pres. Bortolotti est. Segarizzi

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it 

Sovraindebitamento - Imprenditore individuale cancellato da oltre un anno – Apertura della Liquidazione Giudiziale – Inammissibilità – Liquidazione Controllata – Ammissibilità

La cancellazione, da oltre un anno, della ditta individuale dal registro delle imprese, senza che siano emersi elementi per ritenere che l’attivita? sia cessata in un momento successivo, determina l’impossibilità dell’apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ai sensi dell’art. 33 CCII, ma non impedisce l’apertura a suo carico della liquidazione controllata, ad istanza del creditore, in assenza dell’attestazione di incapienza del gestore ex art. 268, co. 2, CCII (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata).

[La decisione si segnala per l'interpretazione offerta dell'art. 33, primo comma, CCII, come modificato dal "Correttivo-Ter", per cui anche la liquidazione controllata non può essere aperta decorso un anno dalla cancellazione della ditta individuale dal registro delle impreese, salvo che l'istanza provenga dallo stesso debitore (art. 33, comma 1-bis, CCII). Il Tribunale di Bolzano disattende il dato letterale della norma contenuta nel primo comma aprendo la liquidazione controllata, su istanza del creditore, malgrado la ditta individuale risulti cancellata da oltre un anno, sul presupposto per cui la persona fisica, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, resta debitrice delle somme dovute dall’impresa individuale di cui era titolare.]

 


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