Tribunale di Modena: classamento e credito di MCC nel concordato minore
Pubblicato il 14/04/25 08:00 [Doc.14339]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Modena 7 aprile 2025 – est. Bianconi

Concordato Minore – Crediti per finanziamenti con garanzia pubblica – Individuazione del soggetto ammesso al voto

Nell’ambito di una procedura di concordato minore, anche in epoca precedente l’escussione della garanzia da parte del finanziatore, il garante pubblico e' interessato al piano di ristrutturazione, in quanto da esso potenzialmente inciso, tenuto conto del dettato dell’art. 87, comma 1, lett. p-bis, CCII che consente un trattamento falcidiato, sia pur nei limiti della capienza, del credito del garante.

In tale ottica, un sistema che impedisca al garante di esprimersi con il voto, anche in epoca precedente l’escussione, non pare compatibile con l’art. 9, paragrafo 2, della direttiva cd. insolvency, secondo cui “Gli Stati membri provvedono affinche' le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione”, dovendo il Giudice, per altro verso, evitare di ammettere al voto due soggetti diversi per il medesimo credito, con la conseguenza di incidere due volte sulle maggioranze. 

[Fattispecie in cui il concordato minore prevede l’inserimento di uno stesso credito bancario in due distinte classi di creditori, la prima in collocazione chirografaria della banca - con previsione di falcidia - e la seconda in collocazione privilegiata del garante pubblico MCC non ancora escusso - con previsione di pagamento integrale condizionato alla escussione della garanzia e accantonamento delle relative somme ex art. 87, comma 1, lett. p-bis CCII].

 

 


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