Importante decisione della Cassazione sulla moratoria nella procedura del consumatore
Pubblicato il 16/04/25 09:45 [Doc.14350]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione, sez. I, 11 aprile 2025 n.9549 – pres. Terrusi, est. Zuliani

Piano del consumatore – Moratoria ex art. 8, comma 4, l. 3/2012 – Interpretazione – Analoga previsione normativa dell’art. 67, comma 4, CCII - Sostanziale sovrapponibilita' della struttura delle due previsioni normative – Sussistenza

L'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, nello stabilire la possibilita' della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ‘fino ad un anno dall'omologazione’, non va inteso nel senso che il pagamento dei creditori privilegiati deve avvenire entro il termine di un anno dalla omologazione del piano del consumatore, dovendosi inquadrare detto termine nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo e', appunto, il provvedimento di omologa.

In altre parole, il termine (al massimo) annuale ex art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore e' tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»).  (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Riguardo l’analoga previsione della moratoria contenuta ora nel Codice della Crisi, dal raffronto tra l'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, «La proposta può prevedere ... una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali») emerge la sostanziale sovrapponibilita' della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni. (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


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