Il Tribunale di Milano interviene sui criteri di voto nel concordato minore						
						
							Pubblicato il 03/11/25 08:00 [Doc.14544] 
						
						
							di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca							
						
						
					Tribunale di Milano 14 ottobre 2025 – est. Pipicelli
Concordato Minore - Maggioranze ex art. 79 CCII – Modalita' di computo - Creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca - Diritto di voto sulla parte di credito per la quale non sia previsto l’integrale pagamento – Sussistenza – Sintagma "voti espressi" – Favorevoli per silenzio – assenso - Inclusione
In presenza di classi di voto, l’art. 79 co.1 CCII richiede il raggiungimento della doppia maggioranza, quella relativa ai crediti ammessi al voto e quella per classi, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
In assenza di classi di voto, occorre che la maggioranza sia raggiunta fra i creditori ammessi ad esprimere la propria preferenza, con la precisazione che i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, diversamente da quanto previsto nel concordato preventivo, hanno legittimazione ad esprimersi sulla proposta solo per la parte di credito per la quale non sia previsto integrale pagamento, salvo non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.
Quando un unico creditore e' titolare di crediti che rappresentino piu' del cinquanta per cento di quelli ammessi al voto e' necessario, altresi', che la proposta abbia riportato la maggioranza per teste dei “voti espressi”; si ritiene, al riguardo, che, coerentemente con il meccanismo di formazione della volonta' nel concordato minore, mirato ad agevolare il raggiungimento delle percentuali necessarie all’omologa, l’utilizzo del sintagma “voti espressi” non escluda dal calcolo anche quelli che devono intendersi favorevoli per silenzio-assenso. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
© Riproduzione Riservata
