Il Tribunale di Brescia riprende la tesi della ristrutturazione ex art. 67 CCII per l'ex imprenditore con debiti promiscui
Pubblicato il 12/01/26 08:00 [Doc.14558]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Brescia 5 gennaio 2026 – est. Simonetta Bruno
Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Imprenditore individuale cessato - Debiti c.d. promiscui - Ammissibilita'
E' qualificabile come consumatore il soggetto sovraindebitato, in precedenza imprenditore, che svolga domanda di accesso alla procedura ex art. 67 CCII per definire una debitoria c.d. promiscua, in presenza di residui debiti contratti nell’esercizio di una pregressa attivita' di impresa, svolta come ditta ora cessata (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 2 febbraio 2023, Tribunale di Spoleto, sentenza 23 dicembre 2022).
Invero, in ordine alla nozione di consumatore, la definizione fornita dall’art. 2, comma 1 lett. e) CCII indica la “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta…”, definizione che, escludendo il lemma “esclusivamente” previsto in passato invece dall’art. 6, comma 2 lett. b) L. 3/2012, considera consumatore anche il soggetto, imprenditore o professionista, non piu' tale che intenda regolare, attraverso il piano di ristrutturazione, anche le passivita' derivanti dalla pregressa e cessata attivita' imprenditoriale o professionale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata).
[Il Tribunale osserva altresi' che “nel caso in oggetto, essendo il diverso procedimento del concordato minore precluso a chi abbia svolto attivita' d’impresa ma sia stato successivamente cancellato dal registro delle imprese, come nella specie in cui l’impresa e' stata cancellata in data 10 ottobre 2023, il ricorrente non disporrebbe neanche di tale alternativa rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”].
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