La Cassazione chiarisce che nel concordato minore non si applica il procedimento ex art. 88 CCII
Pubblicato il 19/05/26 08:00 [Doc.14568]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione, sez. I, 16 maggio 2026 n. 14555 – pres. Ferro, est. Amatore

Massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it 

Concordato Minore - Trattamento dei crediti erariali e previdenziali – Applicazione della transazione fiscale obbligatoria ex art. 88 CCII – Esclusione – Rinvio ex art. 74, ult. co., CCII – Incompatibilita' 

Ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, l’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria (cd. cram down) non e' subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un’autonoma e piu' semplificata procedura con il necessario intervento dell’OCC, procedura che rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, CCII, l’applicazione delle diverse (piu' rigide) modalita' di approvazione disposte nell’art. 88, comma 6, medesimo codice, che prevede il previo “parere conforme” della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale. (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


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