Concordato minore: la sistematica inadempienza tributaria non integra atto in frode ex art. 77 CCII
Pubblicato il 15/06/26 08:00 [Doc.14570]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Velletri 13 marzo 2026 – est. Aratari

Concordato Minore – Inammissibilita' ex art. 77 CCII – Sistematica evasione degli obblighi fiscali  -  Atto in frode - Esclusione 

Ai fini dell’omologa del concordato minore proposto, quando il sovraindebitamento risulta determinato da una precisa scelta gestionale di evasione sistematica degli oneri fiscali, la questione che resta controversa ed appare decisiva e' se sia possibile configurare in tal caso la commissione, da parte del proponente, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, come tali ostativi all’ammissibilita' della proposta, questione a cui deve darsi risposta negativa.

Diversamente opinando, si sposta la verifica del riscontro della connotazione fraudolenta della condotta del proponente dal piano della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. a quello dell’origine dell’esposizione debitoria, mentre si ritiene che l’atto in frode ai creditori, nell’odierno contesto, e' tale quando e' diretto a sottrarre il patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori, con la conseguenza che esso si colloca cronologicamente in un momento successivo rispetto alla maturazione del debito; altrimenti, dunque, il riscontro dell’assenza dell’atto in frode verrebbe ad introdurre il requisito soggettivo dell’assenza del dolo nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, invece non previsto dalla disciplina vigente per l’accesso a tale strumento. 


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