Innovativa sentenza della Corte di Cassazione: l'inammissibilità del concordato minore ex art. 33, comma 4, CCII, include anche l'imprenditore individuale cancellato
Pubblicato il 18/06/26 08:53 [Doc.14571]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Corte di Cassazione, sez. I, 16 giugno 2026 n.20141 – pres. Ferro, est. Vella
Sovraindebitamento – Imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese - Concordato Minore liquidatorio – Inammissibilita'
L’interpretazione non solo letterale, ma anche storica, logica, sistematica e costituzionalmente orientata (in termini di ragionevolezza) dell’art. 33, comma 4, CCII, esclude che l’inammissibilita' della domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese si riferisca solo a imprese collettive, e non anche alle imprese individuali, ovvero solo al concordato minore in continuita', e non anche a quello liquidatorio.
Va affermato dunque il principio di diritto per cui la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore gia' cancellato dal registro delle imprese e' in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio. (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[n.d.r.]
Con l’importante decisione in rassegna la Corte di Cassazione nega l’ammissibilita' del concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, con residua debitoria derivante dall’attività d’impresa, accedendo ad una interpretazione letterale dell’ultimo comma dell’art. 33 del Codice della Crisi.
Viene così sconfessato il contrario orientamento della giurisprudenza di merito, che era divenuto dominante.
Detto approccio liberale, come noto, limitava la sanzione dell’inammissibilita' al solo imprenditore collettivo (in contrasto, peraltro, con il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 22699 del 2023), sul duplice presupposto i) che il debitore persona fisica gia' imprenditore sopravvive alla cancellazione della propria ditta, mentre la societa' si estingue definitivamente ex art. 2495 c.c. (ex multis, da ultimo, App. Ancona 3.6.2026), ii) che, una volta cessata l’attivita' d’impresa, l’imprenditore individuale potesse accedere al concordato minore liquidatorio, richiedente l’apporto di risorse esterne, essendo il disposto dell’art. 33, comma 4, CCII, preclusivo della sola possibilita' di proporre un concordato minore in continuità, ex art. 74, comma 1, CCII, pena l’abuso dello strumento concordatario (App. Napoli 14.7.2025).
La soluzione scelta dalla Cassazione non convince e delude profondamente gli operatori, uscendo frustrato l’auspicio, già espresso dall’Ufficio del Massimario all’indomani del Correttivo Ter, di trovare una “soluzione convincente che armonizzi la norma con i principi generali del codice”, superando il mero dato letterale, apparentemente inequivoco, dell’art. 33, comma 4, CCII, essendo evidente che l’imprenditore individuale cancellato, in capo al quale fosse residuata una debitoria d’impresa, si trova nella scomoda posizione di vedersi preclusa la possibilità di definire la propria debitoria con uno strumento regolatorio.
La delusione sorge dal fatto che non e' stato sufficientemente valorizzato lo strumento del concordato minore liquidatorio, che ben avrebbe potuto fronteggiare - fuori da ogni logica di risanamento dell’impresa per le situazioni ‘minori’ assoggettate alle procedure di sovraindebitamento - le molteplici situazioni di sovraindebitamento dell’imprenditore individuale cancellato che, magari a distanza di anni o decenni, si caratterizzano appunto per una residua debitoria d’impresa.
Tali situazioni, peraltro, sono diffusissime nella prassi, a tal punto da essere richiamate nella propria Relazione dall’Ufficio del Massimario, ove si legge “si pensi al caso del debitore persona fisica che sia stato prima imprenditore e, poi, una volta cessata l’attivita' di impresa abbia svolto per alcuni anni mansioni di lavoratore dipendente e poi, di nuovo, di lavoratore autonomo professionale, trovandosi infine sovraindebitato: l’esclusione del concordato minore legate alla sua prima avventura imprenditoriale porterebbe a soluzioni illogiche quali il ricorso a piu' procedure eterogenee o all’esclusione di soluzioni di carattere conservativo anche per la sua vita professionale piu? recente”.
Con la decisione in rassegna, in riferimento all’imprenditore individuale cancellato con residua debitoria d’impresa, la Corte di Cassazione, dunque, chiude definitivamente alla possibilita' di accedere ad una procedura negoziale (ne' ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 CCII, ne' concordato minore liquidatorio ex art. 74, co. 2, CCII), con buona pace dell’art. 9 della Direttiva Insolvency, in forza del quale “gli Stati membri provvedono affinche', a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'articolo 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate”, per cui a tale tipologia di debitore non rimarra' che accedere alla procedura di liquidazione controllata.
Chi opera con le procedure di sovraindebitamento ben conosce gli effetti di tale preclusione, essendo ben piu' invasiva e gravosa la liquidazione controllata nel cui ambito, per es., diversamente da quanto consentito al debitore-professionista, non sarà consentito all’ex imprenditore cancellato di ‘salvare’ la propria abitazione immettendone in procedura una somma pari al suo valore di realizzo, importo spesso messo a disposizione della famiglia del debitore.
Parimenti, Cass. 2026/20141 rende ancora più lontana la possibilità per l’imprenditore individuale cancellato di pervenire all’esdebitazione, dovendo questi passare per la procedura liquidatoria il cui vaglio, come noto, prevede il riscontro dell’assenza di colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, giudizio spesso non facile perche' relativo a vicende lontane nel tempo.
Infine, non puo' non essere rilevato che, mentre Cass. 2023/22699 osservava che “l’esdebitazione, con il nuovo Codice, diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall’apertura della liquidazione controllata”, ora Cass. 2026/20141 chiarisce che “il debitore nemmeno vanta un diritto soggettivo perfetto all’esdebitazione, che costituisce semmai una misura premiale, al contrario dei creditori, il cui diritto di credito integra un diritto soggettivo tutelato anche come diritto di proprieta' dall’art. 6 CEDU”.
I sovraindebitati di oggi sono avvertiti: la ratio che ha sorretto la legge 3/2012 e il criterio del favor debitoris non vanno più di moda con il Codice della Crisi.
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