La Cassazione interviene sul compenso del commissario nel concordato minore
Pubblicato il 22/06/26 08:06 [Doc.14572]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte di Cassazione, I sez., 17 giugno 2026 n.20477 – pres. Ferro est. Amatore

Concordato Minore – Nomina del commissario giudiziale – Liquidazione del compenso – Analogia con il concordato preventivo – Esclusione – Criteri di determinazione 


Alla stregua del criterio di rinvio codificato all’art. 74, ult. co., CCII, e tenuto conto della netta distinzione di ruolo tra l'organo tramite il quale il debitore è tenuto a presentare la proposta di concordato minore - l'OCC - e il commissario giudiziale che deve essere necessariamente nominato nel concordato preventivo, i cui compiti e funzioni divergono notevolmente dal primo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, occorre concludere che nel concordato minore il compenso spettante al commissario giudiziale, subentrato nelle funzioni dell’OCC, ai sensi dell’art. 78, comma 2 bis, CCII, deve essere parametrato ai criteri fissati dall’art. 16 del d.m. n. 202/2014 e, nel caso di concordato in continuita', si applica il secondo comma del predetto art. 16, per il quale il compenso e' determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, e dunque sull’attivo indicato nella proposta e non su quello inventariato”. (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)


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