Esdebitazione del sovraindebitato: escluso il contrasto dell'art. 282 CCII con la Legge Delega e con la Direttiva Europea
Pubblicato il 27/07/26 07:30 [Doc.14573]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Corte di Appello di Venezia 25 giugno 2026 – pres. Santoro est. Rizzieri
Esdebitazione ex art. 282 CCII – Giudizio di meritevolezza – Requisiti soggettivi – Assenza di colpa grave, malafede o frode della determinazione del sovraindebitamento – Eccesso di delega e/o contrasto con il diritto unionale - Esclusione
La disciplina di cui all’art. 282, comma 2, CCII nella parte in cui prevede la colpa grave come causa ostativa all’esdebitazione, non appare illegittima e meritevole di censura, non eccedendo essa i limiti della legge delega e non ponendosi in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
Quanto al primo profilo, la legge delega n. 155 del 2017 non rimette integralmente alla discrezionalita' del legislatore delegato l’individuazione dei presupposti soggettivi per l’accesso al beneficio, anzi stabilisce espressamente – all’art. 9, comma 1, lett. b) – che l’esdebitazione debba essere esclusa nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui ne consegue che la previsione della colpa grave quale causa ostativa non e' l’esito di un’autonoma introduzione compiuta dal legislatore delegato, ma rappresenta diretta attuazione del criterio direttivo fissato dalla legge delega.
Ne' puo' dirsi che il quadro normativo eurounitario, invocato quale ragione di disapplicazione o di incostituzionalita' dell’art. 282, comma 2, CCII, consenta di trarre le conclusioni prospettate in ordine all’asserita illegittimita' della disciplina nazionale, considerato, da un lato, che la Direttiva (UE) 2019/1023 si occupa primariamente degli imprenditori e non impone ai Paesi membri di estendere l’istituto dell’esdebitazione a soggetti non esercenti attivita' di impresa, lasciando anche sotto tale profilo un ampio margine di discrezionalita' agli Stati - per cui l’Italia rimaneva libera di non introdurre l’esdebitazione per soggetti non imprenditori, e non e' configurabile un contrasto con il diritto unionale per il fatto che il legislatore nazionale abbia previsto l’esdebitazione a tali soggetti a condizione che la situazione di sovraindebitamento non sia stata causata da colpa grave -, e dall’altro lato, va osservato che la Direttiva non prevede in modo tassativo le ipotesi ostative all’esdebitazione, limitandosi a indicare, tra le possibili cause di esclusione, condotte connotate da disonesta' o mala fede, e riconoscendo espressamente agli Stati membri la facolta' di mantenere o introdurre ulteriori limitazioni, ove cio' sia ritenuto necessario per garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori. Ne consegue che, se e' vero che la Direttiva non menziona espressamente la colpa grave tra le cause ostative, e' altrettanto vero che essa non ne preclude l’introduzione da parte del legislatore nazionale, il quale e' abilitato ad individuare criteri piu' rigorosi di accesso al beneficio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
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