Nella procedura del consumatore opera l'esdebitazione del credito per sanzioni amministrative
Pubblicato il 19/10/26 08:00 [Doc.14578]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Genova 16 ottobre 2026 – est. Sdogati
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Debito per sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada – Previsione di stralcio - Ammissibilita' – Applicazione estensiva dell’art. 278, co.7, lett. b), CCII - Esclusione
Il campo di applicazione della disciplina prevista dagli artt. 278 – 282 CCII si riferisce esclusivamente alle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, non essendo stato previsto dal legislatore l’applicabilita' di tale disciplina alle procedure concorsuali diverse da quelle liquidatorie. Conseguentemente, interpretando sistematicamente l’art. 278 co. 7 lett. b) - per cui il debito derivante dalle sanzioni amministrative al codice della strada, non essendo queste accessorie a debiti estinti, non puo' essere oggetto di esdebitazione – deve concludersi che nel piano di ristrutturazione le sanzioni amministrative possono essere oggetto di falcidia. (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)
[n.d.r.]
La pronuncia in rassegna si segnala in quanto afferma l’inapplicabilita' alle procedure negoziali di sovraindebitamento (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore) del disposto dell’art. 278, comma 7, CCII per cui “restano esclusi dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”.
Il Tribunale ligure osserva che dal tenore letterale della disposizione generale dell’art. 278, comma 1, CCI - per cui “l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” – si evince che il campo di applicazione delle regole dall’art. 278 all’art. 282 CCII involge esclusivamente le procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, non essendo stato previsto dal legislatore l’applicabilita' di tale disciplina alle procedure concorsuali diverse da quelle liquidatorie.
Piu' nello specifico, infatti, l'art. 278 CCII non e' espressamente richiamato nella sezione II articoli 67-73 CCII dettati per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, in cui l'esdebitazione opera a seguito dell’omologazione (salvo revoca in caso di inadempimento).
Argomenta il Tribunale che l'art. 278 CCII, a ben vedere, e' contenuto nel Titolo V, destinato alla liquidazione giudiziale, Capo X, dedicato alla esdebitazione, Sezione I, che tratta delle "condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata"; pertanto la norma citata, che ha come rubrica "oggetto e ambito di applicazione" si riferisce all'oggetto e all'ambito di applicazione della esdebitazione nelle citate procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata e, di conseguenza, non trova applicazione in procedure diverse come il concordato preventivo o comunque derivanti da sovraindebitamento, come la procedura del consumatore e il concordato minore, “in quanto queste prevedono dei criteri di ammissione selettivi e, una volta aperte e portate a termine, determinano automaticamente la esdebitazione per la parte dei debiti non soddisfatti”.
Contra, Tribunale di Ancona 18 novembre 2025, est. Filippello, ha concluso per l’applicabilita' al concordato minore del disposto dell’art. 278 CCII, per cui e' stato ritenuto corretto il classamento del credito derivante dall’obbligo di mantenimento spettante all’ex coniuge, titolare del privilegio di cui agli artt. 2751 n. 4 e 2776 c.c., con la previsione di uno stralcio in relazione all’incapienza del patrimonio del debitore, ma con la specificazione “che all’esito dell’intervenuta esecuzione del piano concordatario il credito in parola, data la propria natura, restera' escluso dall’esdebitazione ai sensi dell’art. 278 comma 6, lett. a), CCII, rimanendo tuttavia la circostanza, in questa fase, non ostativa all’omologazione della proposta di concordato”.
In fattispecie, invece, di liquidazione controllata, si segnala l’applicazione dell’art. 278 CCII operata da Tribunale di Verona 24 aprile 2026, est. Lanni, che ha ritenuto interrotta l’assegnazione di crediti stipendiali futuri fondata su provvedimento di assegnazione reso prima dell’apertura della procedura di liquidazione in favore dell’ex coniuge, con la precisazione, tuttavia, che con riferimento all’ordinanza di assegnazione di quote di reddito in favore del coniuge, essendo dette quote destinate a soddisfare un credito non esdebitabile ai sensi dell’art. 278, comma 6, CCII, il venir meno degli effetti dell’assegnazione nella liquidazione controllata può essere affermato solo nell’ipotesi in cui quei crediti siano comunque destinati ad essere soddisfatti integralmente nella procedura.
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