Le recenti norme della Legge Delega 2017/155 hanno risolto numerosi contrasti giurisprudenziali in tema di concordato in continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall.
Pubblicato il 16/01/18 17:26 [Doc.4145]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Ravenna 13 gennaio 2018 pres. Lucarelli est. Farolfi
Segnalazione dellavv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it
Concordato preventivo Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Qualificazione - Criterio della prevalenza dei flussi destinati ai creditori Rilevanza Accoglimento di detto criterio nelle recenti norme di diritto positivo - Sussistenza
In ossequio al criterio della prevalenza, il concordato va qualificato in continuità aziendale ex art. 186 bis l.fall. ogniqualvolta, alla stregua di una comparazione quantitativa fra le fonti del soddisfacimento destinato ai creditori concordatari, detto soddisfacimento deriva in massima parte dai flussi finanziari prodotti dalla continuità aziendale, piuttosto che dalle più limitate risorse ottenute attraverso la cessione di cespiti non strategici.
In tal senso non può non rilevarsi come la recentissima L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dellinsolvenza, preveda allart. 6 lett. i) n. 2 una direttiva in ordine allaccoglimento della teoria della prevalenza riguardo la qualificazione del concordato in continuità (richiedendo cioè che nei concordati di carattere misto il soddisfacimento dei creditori derivi in via maggioritaria proprio dai flussi generati dalla prosecuzione dellattività caratteristica).
Pur non essendo ancora stati emanati i rispettivi decreti delegati attuativi, tali principi già costituiscono legge dello Stato e ben possono essere richiamati quale dato positivo nella indagine ermeneutica delle disposizioni attualmente vigenti.
Concordato preventivo Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. Affitto dazienda - Criterio della continuità oggettiva o indiretta Accoglimento di detto criterio nelle recenti norme di diritto positivo - Sussistenza
In tema di continuità aziendale e affitto dazienda, va altresì affermato lesplicito accoglimento della tesi della continuità oggettiva o indiretta stante lesplicita valutazione positiva della compatibilità fra disciplina della continuità ed affitto dazienda sancita dal legislatore allart. 6 lett. i) n. 3) della L. 19 ottobre 2017, n. 155, recante delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dellinsolvenza.
Concordato preventivo Continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. Moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti privilegiati Ammissibilità Accoglimento di detto principio nelle recenti norme di diritto positivo - Sussistenza
Allo stesso art. 6 lett. i) n. 1 il legislatore risolve il dibattito in ordine alla possibilità di concedere una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati in misura anche superiore allanno, riconoscendo un corrispondente diritto di voto; detta ammissibilità - di fatto già sancita dalla giurisprudenza di questo tribunale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota Cass., 9 maggio 2014, n. 10112 e ribadita da Cass. 31 ottobre 2016 per il concordato fallimentare - supera ogni diatriba in merito alla tassatività o meno della dilazione temporale annuale di cui allart. 186 bis co. 2 lett. l.fall. attualmente vigente.
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