Al fini della dichiarazione di fallimento, il requisito dell’insolvenza della debitrice va distinto da quello dell’esistenza del credito dell’istante, attenendo quest’ultimo al profilo della legittimazione al ricorso.
Pubblicato il 16/05/15 16:23 [Doc.503]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini – 11 marzo 2015 - Pres. Talia – Rel. Ricci - L'esistenza di altri ingenti debiti verso terzi è requisito che va valutato distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito del ricorrente, dal momento che il primo rileva ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del creditore istante, per cui se questi non è legittimato viene a mancare comunque il presupposto per la dichiarazione di fallimento.


© Riproduzione Riservata