La Cassazione chiarisce gli ambiti di ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti resi nelle procedure di Sovraindebitamento
Pubblicato il 29/04/19 14:37 [Doc.6199]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cassazione, Sez. I, sentenza 10 aprile 2019 n. 10095 - pres. Didone est. Dolmetta

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Omologazione del piano del consumatore - Reclamo - Accoglimento - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità

E' ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis l. 3/2012.


Non constano precedenti in termini.
Con ordinanza n.9892 resa il 9.4.2019, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione
Osserva la Cassazione - richiamando Cass. 4451/2018 resa però in tema di accordo di ristrutturazione del debitore ex lege 3/2012 - che non va esclusa a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti camerali, riconoscendola laddove si tratti di provvedimenti non già gestori bensì decisori. Ciò si dica malgrado il procedimento di omologazione del piano del consumatore sia soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 ss. c.p.c. e, ancor più in particolare, che in base all'art. 742 c.p.c. - rientrante tra le disposizioni richiamate dall'art. 12 secondo comma l. 3/2012 -, i decreti emessi a seguito di detti procedimenti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.
Con la decisione in commento la Suprema Corte precisa che le considerazioni svolte da Cass. 4451/2018 in riferimento all'accordo di ristrutturazione, non diversamente valgono per l'ipotesi del piano del consumatore, tenuto conto che le due figure di composizione della crisi da sovraindebitamento non risultano presentare differenze di rilievo. In particolare, il carattere contenzioso del procedimento risulta ripreso, in ragione della disciplina dettata nell'art. 12 bis della legge, sulla falsariga sostanziale della norma dell'art. 10; l'idoneità del provvedimento ad incidere sui diritti soggettivi risulta poi dalla norma dell'art. 12 ter, laddove dispone che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
Di diverso orientamento è l'indirizzo di Cassazione in ordine alla non ricorribilità ex art. 111 Cost. del provvedimento del Tribunale di rigetto del reclamo contro il decreto del G.D. che ha disposto l'archiviazione della procedura di sovraindebitamento, dopo la nomina del gestore della crisi, stante la carenza di carattere decisorio dello stesso (così Cass. 23 febbraio 2018 n.4497 e recentemente, Cass. ord. 9 aprile 2019 n.9892 e Cass. ord. 10 aprile 2019 n.10078).

(Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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