La sospensione dei termini ex art. 36 DL 23/2020 non riguarda gli obblighi informativi periodici nel concordato preventivo
Pubblicato il 11/04/20 00:01 [Doc.7461]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 9 aprile 2020 - pres. Miconi est. Rossi

La sospensione dei termini ex art. 36 DL 23/2020 non riguarda gli obblighi informativi periodici nel concordato preventivo

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato Preventivo c.d. con riserva - Termini - Proroga della sospensione ex art. 36 DL 23/2020 - Applicazione agli obblighi informativi periodici ex art. 161 l. fall. - Esclusione

Nelle procedure di concordato preventivo, ritenuto che la formulazione dell'art. 36 del DL 23/2020 - con il quale viene disposta la proroga della sospensione dalla data del 15 aprile 2020 alla data dell' 11 maggio 2020 - sia riferibile ai soli termini processuali e non anche ai termini sostanziali, va esclusa che detta sospensione operi con riferimento agli obblighi informativi periodici ex art. 161 l. fall., che devono essere regolarmente adempiuti dai soggetti coinvolti nella procedura anche al solo fine di informare il tribunale che non sono state svolte attività a causa dell'emergenza sanitaria in corso, essendo tali termini diretti a tenere monitorata la gestione dell'impresa che ha richiesto di accedere alla procedura di concordato preventivo, consentendo così al tribunale e al commissario giudiziale di esercitare i rispettivi poteri di sorveglianza.


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