Concordato Preventivo: effetti della costituzione in giudizio del debitore in concordato privo di autorizzazione
Pubblicato il 01/06/20 15:16 [Doc.7656]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cass. sez. un. 28 maggio 2020 n. 10080 - pres. Travaglino est. Cosentino

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato Preventivo - Controversia giudiziale - Costituzione in giudizio del debitore in concordato - Atto soggetto ad autorizzazione ex articolo 161, comma 7, L.F. - Carenza di autorizzazione - Inammissibilità della domanda giudiziale - Esclusione


L'imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato non perde la capacità di stare in giudizio, come non la perde l'imprenditore che sia stato ammesso al concordato; pertanto, la mancata autorizzazione del tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato preventivo non incide sull'ammissibilità della domanda stessa.

La mancanza della previa autorizzazione del tribunale al compimento di un atto per cui tale autorizzazione sarebbe stata necessaria ai sensi del settimo comma dell' art. 161 I.f. spiega effetti sul piano dei rapporti sostanziali, a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tale atto derivino (come si evince, a contrariis, dalla disposizione del suddetto comma alla cui stregua «i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111»); ma la suddetta mancanza - pur quando tale autorizzazione possa ritenersi in concreto necessaria per la proposizione di una determinata domanda giudiziale, in ragione degli oneri e dei rischi connessi all'introduzione di una specifica lite - non spiega alcun effetto sul piano processuale.


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