Per qualificare l'apporto come finanza esterna va accertato se la somma entri o meno a far parte del patrimonio, rilevando il momento in cui avviene l’erogazione e le condizioni su cui si fonda detto apporto
Pubblicato il 09/11/15 12:30 [Doc.778]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Appello di Bologna – 22 ottobre 2015 - pres. e est. Salvatore

Va ribadito l’orientamento per cui, ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l’art. 160 secondo comma l. fall. deve essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando nè un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, nè un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (Cass. 2012/9373).

Ai fini della qualificazione dell’apporto del terzo come finanza esterna ciò che assume particolare rilievo è se la somma entri o meno a far parte del patrimonio sociale ed in tale prospettiva assume rilievo il momento in cui la somma viene erogata, se prima o dopo la proposta concordataria, e le condizioni su cui si fonda, dovendosi qualificare finanza esterna che si sottrae al divieto di cui all’art. 160 secondo comma l. fall. solo quella che venga apportata dopo la presentazione della proposta di concordato o dopo l’omologazione, poiché in tali ipotesi l’apporto non incide sull’attivo e sul passivo della società, né il terzo vanta alcun diritto di rimborso verso la società.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale che aveva qualificato come finanza esterna l’apporto del terzo, rappresentato da impegno irrevocabile a mettere a disposizione una somma in favore della società concordataria condizionatamente all’omologazione e con destinazione specifica in favore di taluni creditori).


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