Tribunale di Rimini: Covid 19 e affitto d'azienda alberghiera, è carente il fumus per l'eccessiva onerosità sopravvenuta
Pubblicato il 09/07/20 15:14 [Doc.7823]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini 28 giugno 2020 - est. Chiara Zito

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Affitto d'azienda alberghiera - Sospensione temporanea dell'attività a causa del Covid 19 - Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - Fumus boni juris - Sospensione dell'obbligo di pagamento del canone - Esclusione

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva; l'intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio, dunque, non la autorizza a sospendere l'esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione dell'obbligazione (come nel caso dell'impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 1460 e 1461 c.c. (che, a determinate condizioni, consentono ad uno dei contraenti di rifiutare o sospendere in via di autotutela l'esecuzione della propria prestazione).
Deve certamente riconoscersi, in quanto fatto notorio, che la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 abbiano precluso quasi del tutto l'esercizio dell'attività alberghiera e che si sia trattato di eventi di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all'interno del territorio nazionale, non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto, il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare la propria attività.
Quanto alla sussistenza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo l'azienda alberghiera ancora nella disponibilità dell'affittuaria ricorrente, non vi sono pertanto elementi sufficienti per escludere che quest'ultima, ora che le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l'attività alberghiera per la stagione estiva, per cui difetta il fumus boni iuris della preannunciata azione di risoluzione contrattuale.


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