Tribunale di Livorno: sulla contestazione del credito nel sovraindebitamento.
Pubblicato il 10/01/21 10:17 [Doc.8518]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Livorno 10 novembre 2020 - est. Pastorelli

Accordo di composizione ex art. 8 l. 3/2012: la contestazione del credito va risolta dal giudice solo se decisiva ai fini del voto

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Sovraindebitamento - Accordo di composizione - Fase di omologazione - Contestazione del credito - Accertamento incidentale - Verifica ai soli fini del voto - Limiti - Rilevanza del credito ai fini del raggiungimento della maggioranza di legge - Necessità

Ove un creditore richieda l'accertamento del proprio credito nei confronti del sovraindebitato, in un ammontare diverso da quello indicato dal debitore - ed in assenza di una disciplina ad hoc nella legge 3/2012 che all'art 12 comma 2 l. prevede unicamente che il giudice procede all'omologa "risolta ogni contestazione" - il tribunale chiamato ad omologare l'accordo ex art. 8 l. 3/2012 deve accertare incidentalmente il credito unicamente quando tale questione assume rilievo in ordine al raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 11 comma 2 l. 3/2012, dovendosi fare applicazione analogica di quanto previsto dall'art 176 l. fall. in tema di concordato preventivo.

L'accertamento che il Tribunale deve compiere sull'ammontare dei crediti è dunque funzionale unicamente alla individuazione del diritto del creditore a partecipare al voto e della misura percentuale di rilevanza di tale credito ai fini del calcolo delle maggioranze, mancando una fase giurisdizionale di formale verifica dei crediti e non implicando la decisione del giudice sull'ammissibilità del credito contestato alcun accertamento definitivo sull'esistenza, entità e natura del credito stesso e rilevando, in sede di adunanza, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (cfr. ex multis Cass. 27489/2006).

Conseguentemente, nella procedura di accordo di composizione della crisi, in cui la valutazione della sussistenza del credito è successiva alla fase di espressione del voto, l'accertamento del credito deve essere fatto solo ove rilevante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012.


© Riproduzione Riservata