Non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto l’atto di conferimento di azienda in s.r.l.
Pubblicato il 29/03/16 14:52 [Doc.978]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa - 1° febbraio 2016 - Pres. Salina – Rel. Velotti

Non sussiste la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa con riferimento all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto l’atto di conferimento di azienda in s.r.l., perfezionato contestualmente alla costituzione di quest’ultima.

L’azione revocatoria ordinaria dedotta, esperita da soggetto terzo rispetto all’atto di conferimento in esame, non rientra infatti nell’ambito del c.d. rapporti societari diretti, cui fa riferimento la lett. a) dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 168/2003; invero, detta azione revocatoria, il cui risultato è qualificato dall’art. 2901 c.c. in chiave di semplice inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti unicamente del creditore che ha svolto l’azione, in ragione della relatività dei suoi effetti, non inciderebbe in alcun modo sul contratto sociale, sulla struttura e sul funzionamento del sodalizio e per ciò non potrebbe essere di per sé devoluta alla Sezione Specializzata.

Non trova neppure applicazione il terzo comma dell’art. 3 del d. lgs. 168/2003, in carenza della proposizione di ulteriori domande, che attribuisce la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause connesse a quelle previste dal secondo comma del citato articolo.


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