Risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore
Pubblicato il 18/12/21 00:00 [Doc.10006]
di Redazione ILCASO.it
Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021
Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Clausola che attribuisce al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri, scontati al tempo della risoluzione, previo diffalco del valore del bene oggetto del contratto, unilateralmente determinato dal concedente - Validità ed efficacia - Sussistenza - Interpretazione ed esecuzione secondo buona fede - Necessità - Conseguenze.
In tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente.
© Riproduzione Riservata