Esercizio dell'attività di avvocato svolta in regime di monocommittenza
Pubblicato il 22/12/21 08:24 [Doc.10026]
di Redazione IL CASO.it
Le proposte di legge C. 428 (Gribaudo) e C. 2272 (D'Orso) sono volte a disciplinare la collaborazione professionale esclusiva (c.d. monocommittenza), ossia quella che un avvocato presta nei confronti di un unico studio legale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società tra avvocati, di una associazione professionale o di uno studio che fa capo ad un singolo avvocato. La proposta C. 428 è in primo luogo volta a rimuovere l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato in monocommittenza e lo svolgimento di lavoro subordinato o parasubordinato, demandando poi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina, con propri decreti, della definizione dei parametri attraverso i quali determinare la natura della monocommittenza come lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. La proposta C. 2272 regolamenta invece, direttamente e con un approccio organico, il contratto di monocommttenza, quale collaborazione professionale dell'avvocato, non configurabile quale lavoro subordinato e del quale vengono disciplinati altresì gli aspetti previdenziali, fiscali e assicurativi.
In allegato il documento della Camera per l'esame della proposta di legge
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