Recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi
Pubblicato il 22/12/21 08:00 [Doc.10027]
di Redazione ILCASO.it
Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 24266 del 03/11/2020
Recesso per gravi motivi ex artt. 4, comma 2, e 27, comma 8, l. n. 392 del 1978 - Efficacia - Mancata contestazione del locatore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Contestazione - Natura della relativa azione giudiziaria - Finalità.
In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore; ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso.
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