Sull'escussione della garanzia provvisoria prima del provvedimento di aggiudicazione
Pubblicato il 07/01/22 08:19 [Doc.10069]
di Vincenzo Laudani. Responsabile ufficio gare. Tender office manager. Dottore in giurisprudenza.


APPALTI PUBBLICI - GARANZIA PROVVISORIA - ESCUSSIONE PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE - RIMESSIONE ADUNANZA PLENARIA

Cons. Stato, sez. IV, 4.1.2022 n. 26

Come è noto, sul tema dell'escussione della garanzia provvisoria prima del provvedimento di aggiudicazione sussistono due orientamenti giurisprudenziali.

Un primo orientamento ritiene che l'esclusione, anche disposta per dichiarazioni mendaci del concorrente, non possa essere sanzionata con l'escussione della garanzia provvisoria prima del provvedimento di aggiudicazione, valorizzando il riferimento testuale dell'art. 93 del codice al solo soggetto aggiudicatario e ritenendo prevalere l'interpretazione letterale della norma, considerando l'escussione come un provvedimento sanzionatorio.

Un secondo orientamento (cui aderisce il giudice rimettente con una motivazione di indubbio interesse, attesa l'analiticità della stessa) ritiene invece che l'escussione della garanzia provvisoria operi anche nei confronti del potenziale aggiudicatario, valorizzando la ratio della norma e ritenendo che l'escussione non abbia portata sanzionatoria ma solo riparativa del danno subito dalla S.A. (e, conseguentemente, l'art. 93 del codice appalti non sfuggirebbe a criteri di interpretazione teleologica e sistematica).

Preso atto del contratto, la questione è stata rimessa all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Con la speranza che questa determinazione possa, davvero, risolvere una volta per tutte una questione ad oggi rimessa all'alea giudiziaria.


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